Cosa è l'Iva Reverse Charge? Le novità da Gennaio 2015La legge di stabilità per il 2015 ha previsto una estensione dell’applicazione dell’Iva con il meccanismo del Reverse Charge: In particolare, con la nuova formulazione dell’articolo 17, comma 6, del D.P.R. Nr. 633/72 (modificata all’articolo 1, comma 629, lettera a, legge n. 19/2014) il reverse charge è applicabile ai seguenti comparti:1. Prestazioni di servizi di pulizia negli edifici.2. Settore edile.3. Settore energetico: trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (lettera d-bis), trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (lettera d-ter), cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori.4. Grande distribuzione organizzata: cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati, discount alimentari.Tra le numerose novità, in materia fiscale, introdotte dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015), meritano un approfondimento le disposizioni che ampliano l’applicazione del meccanismo del reverse charge a nuovi settori di attività, relativi al comparto edile (prestazioni di demolizione, installazioni di impianti e completamento di edifici), ai servizi di pulizia negli edifici, al settore energetico e alla cessione di beni alla grande distribuzione organizzata.Il meccanismo di inversione contabile, che comporta l’assolvimento dell’Iva da parte del cessionario soggetto passivo d’imposta, è applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015, ad eccezione delle cessioni di beni nei confronti della grande distribuzione (ipermercati, supermercati, discount alimentari), per le quali l’entrata in vigore della nuova disciplina è subordinata all’ottenimento di un’apposita autorizzazione da parte del Consiglio dell’unione europea.La nuova modalità di applicazione dell’Iva ha riflessi immediati sugli adempimenti, sia nella fase di fatturazione che di registrazione dei documenti. E’ quindi necessario cercare di individuare con precisione le attività coinvolte, coordinando in particolare le novità che interessano il settore edile con quanto previsto, per il medesimo settore, a decorrere dal 2007.Cosa è il Reverse Charge?Il meccanismo del Reverse Charge, previsto dall’articolo 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/72, prevede l’assolvimento dell’IVA da parte del cessionario soggetto passivo d’imposta. A tal fine:1. La fattura è emessa dal cedente/prestatore senza addebito di Iva con l’annotazione Reverse Charge (inversione contabile) e l’eventuale indicazione della norma.2. La fattura è integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta.3. La fattura è annotata dal cessionario sia nel registro delle fatture emesse o corrispettivi (entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese) sia nel registro degli acquisti.L’obiettivo del meccanismo, come è noto, è quello di ridurre il rischio di evasione dell’imposta: invertendo l’onere del versamento (dal cedente al cessionario), si evita in sostanza che l’acquirente porti in detrazione il tributo che potrebbe non essere corrisposto all’Erario da parte del cedente.Considerazioni:1. L’operazione viene definita neutra anche ai fini Iva valutandola dal punto di vista dell’Erario. In altre parole per l’Erario è indifferente perche incassa l’IVA dal cessionario invece che dal cedente.2. Non deve essere confuso il regime di Reverse Charge con i regimi di esenzione o fuori campo. Le operazioni fatte in regime di Reverse Charge sono operazioni soggette Iva, con la particolarità che il cessionario versa l’imponibile al fornitore mentre l’Iva viene versata all’Erario. Questa opzione non può essere utilizzata dal cedente che ha optato per il “regime margine”.3. Il regime di Reverse Charge dovrebbe essere incentivato, è un regime molto forte nella prevenzione di frodi fiscali per diversi motivi tra cui i principali sono:a. Il cedente non corre il rischio di “dimenticarsi” di versare l’Iva.b) Il cessionario non può “dimenticarsi” di annotare l’Iva sul registro Vendite perche non quadrerebbe la registrazione.Il meccanismo di assolvimento dell’Iva nel meccanismo del Reverse Charge, comporta alcuni obblighi sia per il soggetto che emette la fattura sia per il soggetto che la riceve:
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