Nuovi standard tecnici 10 Gennaio 2014

Decreto Legge Nr. 345 del 17 Settembre 2013

In data 10 Gennaio 2014 alle ore 19.00  entrano in vigore i nuovi standard tecnici concernenti le comunicazioni obbligatorie on line come da Decreto Legge Nr. 345 del 17 Settembre 2013. Tutte le informazioni e maggiori dettagli sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro nella sezione cronologia versioni del Ministero del Lavoro.

Si ricorda di prestare massima attenzione al 

Documento modelli e regole Gennaio 2014

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Principali novità introdotte

1. Aggiunta la sezione tirocini

Il Ministero chiarisce che sono oggetto di comunicazione obbligatoria quelli di tipo Extracurriculare. Non sono pertanto da comunicare i tirocini curriculari, i periodi di pratica professionale e tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche, i tirocini transnazionali, i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso, i tirocini estivi. Campi della nuova sezione e relativo significato:

1. Tipologia soggetto promotore: si inserisce la tipologia del soggetto promotore e il relativo codice viene selezionato dalla tabella.

2. CF Soggetto Promotore: si indica il CF del soggetto promotore del tirocinio.

3. Denominazione: si inserisce la denominazione del soggetto promotore.

4. Categoria tirocinante: si inserisce la categoria del tirocinante e il codice relativo viene selezionato dalla tabella (il sistema effettuerà un controllo sulla durata del tirocinio in base alla categoria selezionata). I codici sono:

01 SOGGETTO SVANTAGGIATO (durata massima 12 mesi)

02 DISABILE (durata massima del rapporto è di 24 mesi)

03 DISOCCUPATO/INOCCUPATO (durata massima 12 mesi)

04 NEOQUALIFICATO (durata massima del rapporto è di 6 mesi)

05 NEODIPLOMATO (durata massima del rapporto è di 6 mesi)

06 NEOLAUREATO (durata massima del rapporto è di 6 mesi)

07 NEODOTTORATO (durata massima del rapporto è di 6 mesi)

08 LAV. IN MOBILITA'/CASSA INTEGRAZIONE (durata massima 12 mesi)

Attenzione: i codici da 04 a 07 si riferiscono a soggetti che abbiano conseguito il relativo titolo di studio da non più di 12 mesi. I titoli di studio che si riferiscono a ciascuna voce sono:

04 Neoqualificato: attestato di qualifica di operatore professionale.

05 Neodiplomato: diploma professionale di tecnico, diploma liceale, diploma di istruzione tecnica, diploma di istruzione professionale, certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), diploma di tecnico superiore (ITS).

06 Neolaureato: laurea, diploma accademico di primo livello, laurea magistrale, diploma accademico di secondo livello, master universitario di primo livello, diploma accademico di specializzazione (I), diploma di perfezionamento o master (I).

07 Neodottorato: dottorato di ricerca, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di specializzazione, master universitario di secondo livello, diploma accademico di specializzazione (II), diploma di perfezionamento o master (II).

5. Tipologia tirocinio: si inserisce la tipologia del tirocinio dalla relativa tabella

A TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (previsto solo per le categorie tirocinante 01-02-04-05-06-07).

B TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO (previsto solo per le categorie tirocinante 01-02-03-08).

 

2. Nuovi campi

1. Eliminato il campo “PROSECUZIONE DI FATTO”.

2. Aggiunto il campo “ASSUNZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELLA L.68/99”: indicare se l’assunzione è stata effettuata in ottemperanza agli obblighi della Legge 68/99.

 

3. Nuove regole

1. Obbligatorietà assoluta per i campi CCNL, LIVELLO e RETRIBUZIONE/COMPENSO:

A. CCNL : come in passato, per tutte le situazioni in cui non venga applicato nessuno dei contratti collettivi indicati in tabella si utilizza il codice “CD - Per tutte le situazioni in cui non venga applicato nessuno dei C.c.n.l. sopra elencati”. Qualora non venga applicato contratto, si utilizza il codice “ND - Per tutte le situazioni in cui non venga applicato alcun contratto” Il Ministero chiarisce che il codice ND va utilizzato anche per i rapporti di tirocinio.

B. Retribuzione/Compenso: si inserisce il compenso lordo annuo. Il Ministero segnala che nei rapporti di Apprendistato il campo va compilato con il dato relativo al primo anno di contratto. In caso di rapporto di tirocinio va inserito il compenso totale previsto per il tirocinio. Per tutte le tipologie di rapporto di lavoro (ad esempio il contratto di agenzia) per le quali è impossibile calcolare la retribuzione si utilizza il valore “zero”. Il valore “zero” può essere utilizzato anche nel caso di rapporti di tirocinio con soggetti che percepiscono assegni di sostegno al reddito.

2. Aggiunta la tipologia di rapporto “ CONTRATTI DI BORSA LAVORO E ALTRE WORK EXPERIENCES".

3. il campo “LAVORO STAGIONALE” può essere valorizzato con “SI” esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:

A.02.00 LAVORO A TEMPO DETERMINATO

A.02.01 LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE

B.01.00 LAVORO A PROGETTO / COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

B.02.00 LAVORO OCCASIONALE

C.03.00 LAVORO O ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILE (LSU - ASU)

A.03.08 APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

A.03.09 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE

A.03.10 APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

A.04.02 LAVORO DOMESTICO

A.08.02 LAVORO A DOMICILIO

A.07.02 LAVORO RIPARTITO

A.05.02 LAVORO INTERMITTENTE

 

4. Variazione tracciato Xsd

Con la nuova release dell'applicativo, gli utenti di Gescoop interessati all’invio massivo delle comunicazioni obbligatorie agli enti (xml ministeriale o zip ministeriale), rispettano le nuove tabelle di classificazione e i nuovi standard di comunicazione imposti dal Ministero del Lavoro.